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Antiriciclaggio: D.Lgs 125 approvato in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n.125, con il quale l’Esecutivo da attuazione alla V direttiva antiriciclaggio. Il provvedimento presenta diverse novità, alcune delle quali del tutto nuove dopo il tam tam di annunci e smentite delle scorse settimane che si erano susseguite alla pubblicazione della bozza di decreto.

Confermato l’ampliamento dei poteri delle Autorità di Vigilanza così come lo scambio di informazioni di natura fiscale ed economica tra le Autorità Nazionali, nuove misure di adeguata verifica per far si che gli intermediari bancari possano eseguire i dovuti accertamenti nei casi di clienti che operano in paesi ad altro rischio riciclaggio.

Si amplia dunque la platea dei destinatari degli obblighi di antiriciclaggio, senza dimenticare anche le novità assolute degli ultimi giorni, come l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e la relazione annuale che dovrà essere redatta dagli organi di autoregolamentazione.

Scendiamo quindi nei dettagli le novità prevalenti in tema antiriciclaggio, analizzando le più importanti e quelle che non erano in un primo momento presenti nella bozza presentata nei primi giorni di ottobre.

L’Autorità di vigilanza

Il Decreto n.125 arriva a correggere l’articolo 7 del D.Lgs n231: le Autorità di Vigilanza potranno utilizzare i poteri di controllo e di ispettorato anche nei confronti dei soggetti ai quali siano state affidate dai soggetti obbligati funzioni aziendali fondamentali per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Non solo, al fine di poter esercitare la sorveglianza, le stesse autorità potranno impartire alla capogruppo disposizioni inerenti al gruppo nel suo complesso oppure i singoli dipendenti, in relazione agli adempimenti degli obblighi antiriciclaggio.

Tra le facoltà in possesso dell’Autorità di Vigilanza, quella di poter procedere ad ispezioni, alla richiesta di atti o documenti necessari all’indagine in corso. In ambito di cooperazione internazionale, l’incentivo dell’attività di collaborazione porterà le autorità competenti a chiedere ai colleghi di altri paesi, l’accertamento diretto presso bancari, finanziari e succursali del gruppo che operano nel loro paese di appartenenza.

Per favorire la vigilanza su gruppi operanti in più Stati membri, sono stati anche stilati accordi in cui si prevede l’istituzione di Collegi di supervisori oltre che la ripartizione di specifiche deleghe e compiti.

Infine, per le finalità di controllo antiriciclaggio, Ministero dell’Economia, Dia, Guardia di Finanza e tutte le autorità di vigilanza del settore, potranno lavorare scambiandosi reciprocamente informazioni utili in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio. La stessa autorità giudiziaria potrà avvalersi dei risultati degli approfondimenti investigativi effettuati su segnalazioni giudicate sospette, facendo richiesta al Nucleo Speciale di polizia valutaria ed anche alla Direzione Antimafia.

 

Come cambia la cooperazione internazionale

Lo scambio di informazioni, l’assistenza e la trasparenza con gli altri Stati membri sono elementi basilari per perseguire con successo la lotta all’antiriciclaggio. Il nuovo art.13-bis prevede una cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria per l’Italia e altri settori di intelligence: a condizione di reciprocità si potrà procedere allo scambio di file, analisi di informazioni legate al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, fatti pertinenti, informazioni sul contesto, motivazioni e modalità di utilizzo delle info richieste.

L’Unità di informazione finanziaria accede alla rete FIU.NET e tramite apposite tecnologie può incrociare i dati inerenti alle informazioni oggetto di scambio in maniera totalmente anonima. Le informazioni che le varie autorità di vigilanza ricevono possono essere comunicate solo con l’esplicito assenso delle autorità che hanno fornite.

 

Criteri per determinare la Titolarità effettiva

Il decreto prevede che per determinare la Titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche nel caso di una persona giuridica privata, sono individuati come titolari effettivi:

  • i fondatori (se ancora in vita),

 

  • Beneficiari (se individuati o comunque facilmente individuabili)

 

  • Titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrativa e direzione.

 

Qualora l’applicazione dei criteri non consente di individuare un titolare effettivo, esso coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari.

Trust

In riguardo al trust, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o di più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

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