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Obblighi antiriciclaggio estesi anche ad agenzie e commercianti d’arte

Obblighi antiriciclaggio estesi anche ad agenzie e commercianti d’arte

Con la news di oggi approfondiamo le modifiche introdotte dal D.Lgs 125/2019, in merito all’allargamento della platea di soggetti giuridici ai quali è stato esteso l’obbligo: tra questi vi sono principalmente prestatori di servizi in valute virtuali, commercianti di opere d’arte (intesi quelli che effettuano vendite per un importo superiore ai 10mila euro) e agenti immobiliari per locazioni da 10mila euro mensili.

Rimane la stessa classificazione suddivisa per categorie ma il decreto da poco entrato in vigore, ha fatto si che venissero coinvolti nuovi soggetti, oltre aver innalzato inevitabilmente il numero delle operazioni da controllare per quanto riguarda i soggetti che già facevano parte degli “obbligati”.

I destinatari sono divisi secondo il decreto antiriciclaggio in intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco. Tutte le categorie, già a partire dal Dlgs 90/2017, sono elencate nell’articolo 3 che rende la consultazione più immediata.

Quello che va a modificare l’intervento legislativo è appunto il novero degli obbligati. Ma andiamo con ordine. Per Banche e intermediari è stata soppressa la lettera r, quella relativa ai soggetti che effettuano operazioni di cartolarizzazione di crediti. Non si cancellano però gli adempimenti, che sono ora rintracciabili nel nuovo comma 2-bis.

Gli intermediari dovranno assolvere gli adempimenti antiriciclaggio al momento della riscossione dei crediti ceduti, servizi di cassa, servizi di pagamento e verifiche di conformità. Oltre a ciò, il compito degli intermediari sarà anche quello di identificare debitori ceduti e sottoscrittori dei titoli emessi dalle società di cartolarizzazione.

Questi aspetti sono stati quindi chiariti dal neo decreto legislativo dopo che nel passato, erano stati oggetto di numerosi dubbi.  Quello principale era legato alle verifiche sui debitori ceduti (fare una nuova verifica nonostante già ne fosse stata fatta una?).

A tal proposito la Banca d’Italia aveva escluso la loro identificazione per le operazioni che non rientravano nell’ambito di applicazione delle disposizioni stesse. La legge ora prevede espressamente che è sempre necessaria l’identificazione nelle operazioni elencate.

Nella categoria degli operatori non finanziari saranno «nuovi destinatari» tutti gli operatori che prestano servizi legati all’utilizzo di valute virtuali. Nella stessa categoria rientrano anche gli agenti immobiliari, questi dovranno adempiere agli obblighi non solo nelle operazioni di vendita e acquisto, ma anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile limitatamente alle sole operazioni con canone mensile pari o superiore a 10mila euro.

Sono state designate invece due specifiche disposizioni per i commercianti di opere d’arte. Nel decreto legislativo 231/2007 erano stati riportati dei generici riferimenti ai venditori di cose antiche e alle case d’asta e gallerie d’arte.

Con il nuovo decreto viene precisato che non solo rientrano tutti coloro che esercitano commercio di cose antiche, ma anche quelli che esercitano la professione commerciando opere d’arte. Senza dimenticare che a questi vanno aggiunti coloro che fungono da “mediatori” in queste attività.

Per questi soggetti gli obblighi scattano ogni volta che le vendite abbiano un valore pari o superiore a 10mila euro, con la stessa soglia che varrà anche per le operazioni frazionate o

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