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Trattamento più favorevole per tutti gli illeciti commessi prima del 4 luglio 2017

Sanzioni Antiriciclaggio: Trattamento favorevole per illeciti ante 4 luglio 2017

Con la riforma datata 2017, il sistema sanzionatorio antiriciclaggio ha subito un restyling abbastanza marcato rispetto a quello precedente, contenuto nel Dlgs 231/2007. Quello attuale infatti mira più a sanzionare amministrativamente chi si macchia del reato di riciclaggio, si cade invece nel penale nel caso in cui vengano violati gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti commesse con frode o falsificazione oppure senza osservare il divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione e di indebito utilizzo di carte di credito.

Cosa dice Il Dlgs 90/2017? 

Con l’emanazione del Dlgs 90/2017 il passaggio correttivo dell’intervento operato dal legislatore è apparso abbastanza evidente: si è optato per utilizzare una diversa tecnica di incriminazione intesa a tralasciare quello che era il reato omissivo per punire comportamenti commissivi con sanzioni ancora più efficaci ed incisive.

E’ necessario ricordare anche che, erano state le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo: erano infatti state approvate penali pecuniarie quantificabili a seconda della gravità dell’inadempienza commessa.

Tuttavia, spesso ci si trovava di fronte a sproporzionalità delle sanzioni se rapportate con quella che era poi la concreta lesività della condotta. Nel tentativo poi di risolvere queste divergenze, il Governo era intervenuto attraverso il Dlgs 8/2016, il risultato tuttavia non fu affatto risolutivo, anzi, furono depenalizzate alcune figure di reato previste dal provvedimento stesso, finite nel campo degli illeciti amministrativi.

Tuttavia, per effetto della depenalizzazione così operata, doveva trovare applicazione l’articolo 8 della legge 689/1981, che nell’ipotesi di più violazioni limita la possibilità del “cumulo giuridico”, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, solo alle ipotesi specificate dalla norma stessa.

Per quanto riguardava invece gli altri casi di violazioni plurime, trovava applicazione il “cumulo materiale”, con l’effettiva sommatoria delle sanzioni previste per le singole violazioni. Grazie alla riforma varata nel 2017, queste divergenze furono appianate con un’addebita differenziazione tra fattispecie tipica e fattispecie qualificata. La seconda, a differenza della prima, è data da violazioni gravi, sistematiche o plurime che determinano un proporzionale aumento dell’importo della sanzione amministrativa applicabile in moneta.

Sul piano procedimentale, particolare rilievo assumeva la disciplina del regime transitorio dettato dal Dlgs 90/2017, che da un lato introduceva il meccanismo della abolitio criminis e dall’altro apriva alla operatività anche nella materia sanzionatoria amministrativa del favor rei nel caso di successione di diverse disposizioni sanzionatorie.

Tuttavia, proprio con riferimento all’applicabilità della legge successiva più favorevole nella specifica materia dell’antiriciclaggio, all’indomani della pubblicazione del Dlgs 90/2017 si era aperto un certo dibattito giurisprudenziale innescato da alcune pronunce che, in contrasto con altre, ritenevano operante il principio del favor rei ma con il limite del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Dunque, concluso il procedimento amministrativo ed emanato il provvedimento, avrebbe dovuto prevalere il principio del tempus regit actum, ovvero l’applicazione di sanzioni previste dal regime previgente con riferimento a tutte le violazioni, sanzionate in via amministrativa, alla data di entrata in vigore del Dlgs 90/2017 (4 luglio 2017).

Questo, anche quando il provvedimento fosse stato oggetto di ricorso giurisdizionale e, quindi, in definitiva a tutti i procedimenti in corso.

 L’ultima modifica

Ogni dubbio interpretativo è stato risolto a pieni voti dal nuovo Dlgs 125/2019, che nell’emendare il previgente testo dell’articolo 69, comma 1, precisa: per le violazioni commesse prima del 4 luglio 2017, giorno in cui è entrato in vigore il Dlgs 90/2017 , sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta. Il testo originario della norma invece faceva più genericamente riferimento alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, ingenerando così i dubbi interpretativi evidenziati dal contrasto giurisprudenziale.

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