Antiriciclaggio: Adeguata verifica e utilizzo anonimo di moneta elettronica
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 125 del corrente anno, si è data attuazione alla V direttiva antiriciclaggio che ha portato a diverse novità dopo le voci di corridoio e relative smentite nei primi giorni del mese di ottobre. Tra le novità più lampanti, quelle riguardanti gli ambiti di rafforzamento di adeguata verifica della clientela e l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica in modo totalmente anonimo.
Adeguata verifica rafforzata della clientela
I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo.
Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati in aggiunta:
- Acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- Acquisiscono informazioni sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
- Acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- Acquisiscono l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
- assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l’intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.
In questi casi, le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela.
Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all’apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.
Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle loro attribuzioni possono anche adottare una o più delle seguenti misure:
– Negare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio;
– Negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l’autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei suddetti paesi terzi ad alto rischio;
– Richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei già citati paesi terzi e, se necessario, chiuderli;
– Richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.
Utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi
Il decreto stabilisce inoltre il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi a decorre dal 10 giugno 2020, coerentemente con il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Dietro qualsiasi operazione o spostamento che riguardi la moneta elettronica deve esserci sempre un soggetto fisicamente rintracciabile, in caso contrario, scatteranno subito controlli e accertamenti inerenti l’operazione finiti sotto la lente di ingrandimento.