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Antiriciclaggio: anche gli operatori compro oro soggetti obbligati

Dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio degli oggetti preziosi usati, sono tenuti all’osservanza delle nuove disposizioni antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo n° 125 del 4 ottobre 2019.

In virtù di un ottimizzazione dell’adeguata verifica della clientela e di ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi, del divieto di emissione e utilizzo di moneta elettronica in maniera anonima, anche gli Operatori Professionali in Oro diventano soggetti obbligati.

L’ ”impegno” scatta dal momento in cui si instaura un rapporto continuativo o si conferisce l’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale, che consiste nello svolgimento di un’operazione avente per oggetto oro da investimento occasionale di importo pari o superiore alla cifra di 15.000 euro.

Gli Operatori Compro Oro, invece, per le operazioni che hanno ad oggetto preziosi usati, restano obbligati alla mera identificazione del cliente di cui agli artt. 18, co. 1, lettera a) e 19, co. 1, lettera a) n° 1,2,3,4,5.

Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto antiriciclaggio, entrambe le categorie di impresa (OPO e “Compro Oro”) possono eseguire le operazioni di identificazione del cliente senza la sua presenza fisica quando questo sia in possesso di un’ identità digitale di livello di massima sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo gli Operatori Professionali in Oro applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela tenendo conto di un ulteriore fattore di alto rischio connesso ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: si tratta delle operazioni relative a petrolio, armi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni di importanza archeologica, storica, culturale, religiosa o di raro valore scientifico, avorio, specie protette e metalli preziosi che, nel caso di tale categoria di impresa, rappresentano oggetto della specifica attività.

Ulteriori modifiche interessano i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche che intrattengono con l’OPO un’operazione in oro; nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, infatti, vengono individuati come titolari effettivi i fondatori (ove in vita), i beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili) o i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Accesso al Registro dei titolari: pubblico e privati

II nuovo decreto antiriciclaggio, ha ampliato il regime di accessibilità alle informazioni contenute nel Registro dei titolari effettivi di imminente costituzione. Andiamo a vedere le due casistiche che regolano l’accesso al Registro dei titolari effettivi.

  • L’accesso è consentito al pubblicoe ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all’art. 20 del D.lgs n° 231/07, in forza delle quali il titolare effettivo è tale.
  • E’ consentito ai soggetti privati, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

Tuttavia, in entrambi i casi l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, non è consentito qualora le informazioni siano riferite a minori di età o persone incapaci, ovvero quando l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.

 

Modifiche al D.lgs n° 92/17 Disciplina antiriciclaggio per Operatori Compro Oro

L’art. 5 del Decreto Legislativo n° 125/2019, sancisce, infine, modifiche ai Decreti Legislativi 141/2010 e 90/2017 e al Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 recante la disciplina antiriciclaggio per gli Operatori “Compro Oro”.

Nello specifico l’articolo 5, integra l’art. 11, comma 1 del D.lgs n° 92/2017 assegnando agli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato anche la competenza al procedimento sanzionatorio per l’inosservanza del provvedimento di sospensione, così come previsto per le altre violazioni antiriciclaggio citate dal medesimo Decreto legislativo.

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