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Antiriciclaggio, come avvengono le segnalazioni aggregate

Antiriciclaggio, come avvengono le segnalazioni aggregate?

L’art 33 del dlgs 231/2007 dispone che banche e altri intermediari finanziari trasmettano mensilmente all’UIF le segnalazioni aggregate concernenti la propria operatività.

Dai dati che vengono forniti dipende la cosiddetta analisi strategica su anomalie riconducibili ad ipotesi di reati come riciclaggio o finanziamento del terrorismo in settori ritenuti a rischio, categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali.

Le analisi (esse possono essere di vario tipo, ad esempio descrittivo oppure prettamente statistiche-econometriche) sono volte a far emergere probabili esposizioni al rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo da parte di settori specifici dell’economia oltre che delineare un quadro chiaro di quelli che sono i trend che caratterizzano l’emissione di proventi illeciti nel campo economico-finanziario.

Le segnalazioni sono disciplinate dal Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013 ed eventuali segnalazioni sostitutive relative a periodi precedenti devono essere realizzate seguendo le disposizioni attuative in vigore alla data di riferimento della segnalazione.

L’ “iter” delle segnalazioni

Le segnalazioni sono inviate mensilmente in modalità telematica e si utilizzano le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF. Esse devono pervenire allo stesso UIF entro il limite massimo del secondo giorno del mese successivo alla mensilità cui fa riferimento l’operazione segnalata.

L’unica variante è rappresentata dal fatto che, se il secondo giorno del mese successivo a quello in cui è stata segnalata l’operazione, è un giorno festivo, il limite scivola al primo giorno feriale utile.

E’ quindi obbligatorio per tutti i soggetti obbligati, essere iscritti entro il primo mese dall’avvio dell’attività, al portale Infostat-UIF, nella modalità ”Registrazione al portale Infostat-UIF”. Vi sono tre modalità differenti consentite dal portale:

  • Data Entry: la segnalazione è compilata da chi segnala con cadenza mensile inserendo manualmente i dati in un’apposita maschera sul portale;
  • Upload: chi segnala può contare su un formato XBRL contenente i dati della segnalazione da inoltrare. Gli standard di riferimento per la realizzazione del file sono riportati nella sezione “Documentazione tecnica per l’invio dei dati SARA”;
  • Application to Application: il file può essere inviato in modalità automatica senza doverlo inserire manualmente. La stessa piattaforma, può contare su un Web Service che deve essere richiamato dal segnalante mediante procedure applicative proprie.

 

L’utilizzo di controlli statistici

I dati inviati mensilmente nelle segnalazioni S.AR.A sono sottoposti ad una serie di controlli statistici, tesi ad individuare dati statisticamente anomali, puntualmente notificati agli intermediari segnalanti.

Tocca poi agli intermediari verificare all’interno dei loro archivi se l’origine dell’anomalia sia frutto di un errore di segnalazione o da ricondurre ad un’ anomalia di una singola transazione  o a peculiari caratteristiche dell’operatività dell’intermediario o della sua clientela.

Nel primo caso, qualora durante le verifiche gli intermediari riscontrino un errore dettato da una anomalia, gli stessi, sono chiamati ad inviare il sostitutivo della segnalazione errata tramite il portale. Qualora invece gli intermediari accertino che l’anomalia non è viziata da errore, si procede alla conferma dei dati attraverso il portale.

I riscontri a fronte dell’invio della segnalazione sostitutiva devono essere forniti dai segnalanti nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dal quindicesimo giorno del mese di scadenza del termine di invio della segnalazione.

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