Antiriciclaggio: come avviene l’adeguata verifica sulla clientela
Com’è cambiata l’adeguata verifica dopo l’entrata in vigore del nuovo Dlgs 125/2019 (V direttiva) datata 10 novembre scorso? A poco più che una settimana, facciamo un focus su come è cambiata ed è ora strutturata l’Adeguata verifica in ambito antiriciclaggio.
Il comma 4 dell’articolo 17 del Dlgs 231/2007 prevede che i soggetti obbligati non devono procedere all’adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti o di quelli già acquisiti prendendo in considerazione solo quello che è un cambiamento del livello di rischio.
Dove applicabile, saranno infatti tenuti agli adempimenti del caso anche in occasione dell’assolvimento degli obblighi contenuti nella direttiva 2011/16/UE, relativa a cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Come il cliente viene identificato
Come specificato anche nell’articolo 19, viene introdotta una nuova possibilità per il riconoscimento e l’identificazione del cliente anche in sua assenza: si potrà procedere all’identificazione elettronica a patto che siano autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale. Rimane sempre valida la possibilità di procedere in tal senso anche nel caso in cui il cliente possegga un’identità digitale di livello massimo nel cosiddetto Sistema Spid.
Lo stesso dicasi nel caso di un’identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la creazione della firma digitale, conforme alle regole e-Idas come specificato nello stesso Dlgs 125/2019.
La differenza tra clienti e persone fisiche
Tra le sottili novità da segnalare, c’è uno spostamento di Comma all’articolo 20 del Dlgs 231/2007, ovvero quello in cui è riportato e regolamentato il concetto di titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.
Viene infatti abrogato il Comma 4, sarà quindi il comma 5 a stabilire la regola di individuazione del titolare effettivo, la stessa che stabilisce che il titolare effettivo dovrà coincidere con una serie di persone fisiche, in particolare con chi sia titolare in base ai rispettivi assetti organizzativi, amministrativi e rappresentativi.
In questi giorni tra l’altro, sta per entrare in applicazione il nuovo comma 6 dell’articolo 20 che impone ai soggetti obbligati di conservare traccia delle verifiche svolte per l’individuazione del titolare effettivo e delle ragioni che non consentiranno di applicare i criteri alternativi dettati dai commi 1, 2, 3 e 4 della disposizione in questione.
L’accesso al Registro dei titolari effettivi
L’articolo 21 del Dlgs 231/2007 prevede il pubblico accesso al registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.
Pagando i diritti di segreteria, sarà possibile entrare in possesso dei nominativi delle persone fisiche a cui è possibile attribuire il controllo del cliente. Oltre il nome e il cognome, sarà possibile conoscere anche il mese e l’anno di nascita, residenza, cittadinanza e le condizioni per le quali il titolare effettivo è tale.
Sarà dunque possibile acquisire, dietro pagamento dei diritti di segreteria, nomi e cognomi delle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta del cliente, ovvero il relativo controllo. Non solo, si conosceranno anche mese e anno di nascita, Paese di residenza e cittadinanza, ma anche le condizioni, di cui all’articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale.
E’ ovvio che, ci siano anche delle condizioni o, situazioni che privino l’accesso al Registro. Si può vedere negato il permesso di accedere al registro per ragioni di sicurezza a tutela del beneficiario effettivo, o qualora si tratti di una persona incapace di intendere o volere, o in caso estremo, di un minore.
I soggetti privati titolari di interessi giuridici rilevanti e differenziati, ivi compresi anche i portatori di interessi diffusi, potranno avere accesso al Registro al verificarsi di determinate condizioni.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnaleranno al registro eventuali incongruenze che possano sorgere tra le informazioni contenute al suo interno e quelle raccolte durante l’operazione di adeguata verifica.
Allo stesso modo, il Mef si preoccuperà anche di stabilire modi e tempi per la gestione del dialogo con la piattaforma centrale europea, di modo da garantire la connessione tra il registro nazionale con quelli degli altri Stati membri.
La consultazione del nuovo supporto tuttavia, non permetterà ai soggetti obbligati di esimersi dalla valutazione autonoma del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dall’eventuale adozione di misure di controllo. Avranno altresi l’obbligo di conservare un documento da utilizzare come eventuale prova di regolare iscrizione al Registro, da esibire nel caso di controlli.