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Antiriciclaggio: come cambiano le misure di monitoraggio fiscale?

Antiriciclaggio: come cambiano le misure di monitoraggio fiscale?

Serrano i ranghi Agenzia delle Entrate e Guardi di Finanza per quanto riguarda la collaborazione nella lotta al contrasto dell’evasione fiscale. E’ arrivata infatti la firma di un nuovo provvedimento congiunto riguardante le modalità ei termini relativi alla richiesta di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sulle identità dei relativi titolari.

Il nuovo provvedimento in materia di monitoraggio fiscale entrerà in vigore dal prossimo 1° ottobre e va a sostituire quello attualmente in vigore deliberato nell’agosto del 2014. Andiamo quindi a scoprire cosa prevede nello specifico il nuovo accordo

I termini del provvedimento

L’accordo siglato tra Ade e GDF prevede la possibilità di fare richiesta agli intermediari e/o ad altri operatori finanziari di informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l’estero di importo pari o superiore ai 15mila euro.

In questo caso, le richieste di informazioni sono rivolte a banche ed altri intermediari finanziari, fiduciarie scritte all’albo, cambiavalute e prestatori di servizi collegati all’utilizzo di valuta virtuale riguardo ai trasferimenti verso l’estero o dall’estero, attuati attraverso forme di:

  • bonifici,
  • credito documentario,
  • rimesse documentate,
  • versamenti e prelievi di banche o succursali estere, di contante o titoli al portatore.

Allo stesso tempo, vige anche la possibilità di richiedere agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegati.

In questo caso la richiesta è fatta nei confronti di clienti diversi dalle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali (enti non ricompresi nelle trasmissioni annuali di dati).

Contenuto della richiesta

I dati necessari, senza i quali la richiesta inoltrata decade, sono:

  • l’ambito territoriale di riferimento
  • Il periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi
  • Il codice della causale dell’operazione individuata tra le causali presenti nell’allegato al provvedimento in oggetto.

Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro indipendentemente che si tratti di una operazione unica o più operazioni che siano tra loro collegate.

La richiesta potrà essere inviata oltre che agli intermediari, anche a:

  • mediatori creditizi,
  • Agenti in attività finanziaria,
  • Dottori commercialisti,
  • Avvocati,
  • Notai e revisori legali,
  • Altri operatori non finanziari come trustee, antiquari, commercianti di opere d’arte, operatori professionali in oro, mediatori immobiliari,
  • Soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto di valori, che svolgono attività di mediazione civile e recupero crediti e prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Il soggetto che verrà raggiunto dalla richiesta, secondo apposito protocollo contenuto nel nuovo provvedimento, sarà chiamato a comunicare all’Anagrafe Tributaria l’indirizzo PEC: quest’ultimo sarà iscritto nella sezione REI monitoraggio del Registro degli indirizzi.

Uffici e reparti autorizzati ad effettuare la richiesta

Per l’Agenzia delle Entrate su autorizzazione del Capo Divisione Contribuenti le

richieste di cui al presente provvedimento sono inoltrate dall’unità speciale Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.

Per la Guardia di Finanza su autorizzazione del Comandante dei Reparti Speciali, le

richieste sono inoltrate dai reparti speciali di cui all’articolo 6, comma 2.

Adempimento delle richieste: tempi necessari

 Quali tempi si devono rispettare per adempiere alle richieste? Nel provvedimento la risposta alla domanda appare abbastanza chiara: le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla data di ricezione per quanto riguarda operazioni intercorse con l’estero eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari.

Quindici giorni dalla data di ricezione per quanto concerne le richieste inerenti ad informazioni relative all’identità dei titolari effettivi. I termini possono essere prorogati, per giustificati motivi, dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza per un periodo di venti giorni dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

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