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Antiriciclaggio, la cooperazione internazionale tra soggetti obbligati

Antiriciclaggio, la cooperazione internazionale tra soggetti obbligati

Con l’entrata in vigore della V direttiva antiriciclaggio, gruppi bancari, finanziari e assicurativi sono diventati destinatari dell’obbligo di adottare un sistema di cooperazione internazionale quanto più fluido possibile per combattere al meglio antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; per questo anche l’autorità di vigilanza ha visto incrementati e ampliati i propri poteri nello svolgimento delle loro funzioni.

LE autorità infatti, potranno impartire al capogruppo nazionale disposizioni che si riferiscono ad adempimenti Aml/Ctf, che possono riguardare tutti i componenti o solo una parte del gruppo, oltre che effettuare ispezioni e presentare richiesta degli atti.

Le stesse Autorità preposte potranno anche richiedere la cooperazione dei colleghi che si occupano di antiriciclaggio negli altri Stati membri in cui hanno sede gli intermediari bancari e finanziari controllati o succursali esteri di una capogruppo italiana previo accordo sulle modalità di verifica.

Allo stesso modo, la vigilanza degli Stati membri potrà chiedere ispezioni e collaborazione nel caso in cui vi siano ispezioni, indagini o quant’ altro possa riguardare intermediari finanziari che abbiano sede legale in Italia.

Il fatto che si possa andare ad operare nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari, ha spinto a scegliere l’istituzione di collegi di supervisori proprio per agevolare l’esercizio di vigilanza su questi gruppi. In questo contesto, le autorità di vigilanza di settore nazionale possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

Nel decreto legislativo che ha integrato e modificato dallo scorso 10 novembre il decreto Aml/Ctf, sono stati definiti ulteriori meccanismi tesi a contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai gruppi che hanno la loro capogruppo in Paesi terzi ad alto rischio che intendano operare sul territorio nazionale.

Alle autorità di vigilanza di settore in questo contesto, potranno quindi avvalersi della facoltà di adottare misure come:

  • Negazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria sul territorio nazionale a società controllate da intermediari con sede nei Paesi terzi ad alto rischio,

 

  • Negazione agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio nazionale dell’autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei Paesi terzi ad alto rischio;

 

  • Richiesta agli intermediari bancari e finanziari nazionali di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili e/o intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, qualora necessario, chiuderli;

 

  • Richiesta agli intermediari bancari e finanziari nazionali di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle loro succursali che sono insediate in Paesi terzi ad alto rischio.
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