Antiriciclaggio: pronto lo schema del decreto di attuazione
La bozza del decreto legislativo che darà il via alla V Direttiva Europea in materia antiriciclaggio/FD, che gli Stati membri dovrenno recepire entro la data limite fissata per il prossimo 10 gennaio 2020, è stata resa disponibile nei prossimi giorni.
La prima bozza era stata pubblicata sul sito del Dipartimento del Ministro del Tesoro, lo scorso 20 aprile dopo aver passato l’iter di pubblica consultazione, ed è stata poi approvata lo scorso 1° luglio da pate del Consiglio dei Ministri dopo aver valutato tutti i suggerimenti e le osservazioni da parte delle categorie interessate.
Osservazioni da parte delle Commissioni Finanza e Giustizia sono state riportate in un documento congiunto pubblicato lo scorso 25 settembre. Si tratta comunque, ed è bene precisarlo, di un ritocco, del’aggiunta di qualche integrazione utile ad allinearsi alla recente direttiva comunitaria, e non uno stravolgimento del D.Lgs n. 231/2007 che contiene al suo interno l’intera disciplina che regola l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Andiamo con ordine, e vediamo quali sono le osservazioni delle Commissioni Parlamentari che sono state accolte nell’ultima bozza di decreto.
Adeguata verifica sulla “vecchia clientela”
A centro della modifica è finito il quarto comma dell’art.17 del D.Lgs. n. 231/2007, le cui disposizioni sono fondamentali per i professionisti dell’area giuridica-economica e per tutti i soggetti obbligati, in quanto al suo interno vi son fissate le regole base che disciplinano l’adeguata verifica del cliente.
“I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opporuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di funzionamentodel terrorismo associato al cliene”.
Questo il testo attuale del comma 4, che in parole semplici esonera il commercialista dall’obbligo di adeguata verifica sui clienti già acquisiti a meno che non emerga la sussistenza di un rischio più elevato rispetto a quello rilevato in origine.
La prima bozza del decreto di attuazione approvata lo scorso luglio dal Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto introdurre l’obbligo di adeguata verifica nei confronti dei clienti già acquisiti non solo qualora si fosse registrato un cambiamento del livello di rischio di riciclaggio, ma anche in considerazione di disposizini di legge sopravvenute.
La modifica tuttavia è stata depennata in ultima istanza, qualora fosse rientrata nelle modifiche apportate al decreto, avrebbe costretto i professionisti a dover rimetter mano a tutti i fascicoli antiriciclaggio dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.90/2017, ovvero dal 4 luglio 2017.
Nuovi poteri alla Guardia di Finanza
La bozza di decreto deliberata dalle Commissioni parlamentari, amplia i poteri e le attribuzioni in materia di antiriciclaggio previsti per il corpo della Guardia di Finanza, in particolare al Nucleo Speciale di polizia valutaria.
Alla Guardia di Finanza viene riconosciuta una competenza generalizzata in materia di controlli sull’osservanza delle dispsizioni contenute nel D.Lgs 231/2007 da parte dei professionisti obbligati, oltre che una funzione di supporto per i controlli richiesti dall’unità di Informazione Finanziaria, ovvero dagli Organi di Vigilanza come Consob e Banca d’Italia fra le altre.
Il Nucleo Speciale potrà avvalersi per l’attuazione di detto incarico, di strumenti di indagine come ispezioni e controlli e approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette tramesse dallo stesso UIF.
Il Nucleo Speciale delle Fiamme Gialle, ai sensi della nuova lett. a-bis) del quarto comma, potrà acquisire anche dati e informazioni dai soggetti obbligati nel corso di ispezioni o controlli: i dati acquisiti e relative informazioni acquisite durante le investigazioni saranno poi utilizzabili a fini ficali secondo le disposizioni vigenti.
Antiriciclaggio, prevista Cooperazione Internazionale
Ad uscirne completamente riformulato, è l’art. 13 del decreto antiriciclaggio, ovvero l’articolo che determina la cooperazione in ambito internazionale. Le Commissioni parlamentari hanno lavorato appunto per rafforzare tale punto e ottimizzare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, così da poter assicurare un repentino e dettagliato scambio di informazioni e assistenza, evitando che essi siano impediti da circostanza quali:
-
attinenza delle informazioni o dell’assistenza alla materia fiscale
-
diversa natura giuridica o status dell’omologa autorità competente richiedente
-
esistenza di un accertamento investigativo, di un’indagine o di un procedimento penale
L’articolo 13 viene peraltro richiamato all’ art.9, il quale attrribuisce ai militari delle Fiamme Gialle il compito di approfondire le informazioni acquisite dall’attvità di cooperazione internazionale come citato nell’art.13.
Anche in questo caso quindi, in richiamo all’art.9, le informazioni trovate dagli uomini della Guardia di Finanza potranno esere trasferite dal piano antiriciclaggio a quello tributario, onde favorire enetuali attività di verifica fiscale.