Il D.Lgs. 231/2007 con gli artt. 17 – 30, quindi il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’emanazione della regola tecnica n. 2, indicano quando deve attivarsi, per il soggetto obbligato, il presidio dell’adeguata verifica della clientela.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha prorogato fino al 30 giugno prossimo la compilazione dei questionari antiriciclaggio. La decisione è stata opportuna, data l’emergenza Coronavirus, con lo stesso organo che ha annunciato la decisione attraverso l’informativa n.20 pubblicata l’11 marzo scorso.
Un incremento delle segnalazioni antiriciclaggio ben del 12,2%, per un totale di 54.621 Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) pervenute all’UIF durante il secondo semestre del 2019. I dati sono stati pubblicati dall’Ufficio di Informazione Finanziaria lo scorso 31 marzo, all’interno de “I Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici”.
La IV Direttiva Antiriciclaggio ha assegnato un ruolo centrale agli organismi di autoregolamentazione con lo scopo di offrire maggiori garanzie nei confronti dei professionisti.
Il “decreto antiriciclaggio”, stabilisce tra le altre cose che il contenuto delle informazioni relative ai titolari effettivi e le relative modalità e termini di accesso e consultazione, vengano disciplinati da apposito decreto del Mise di concerto con il Mef. Eventuali proposte sugli obblighi potranno essere avanzate entro il 28 febbraio.
L’art 33 del dlgs 231/2007 dispone che banche e altri intermediari finanziari trasmettano mensilmente all’UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività.
Con il Dlgs 125/2019, verrà applicato un trattamento più favorevole per tutti gli illeciti commessi prima dell del 4 luglio 2017. Con la riforma datata 2017, il sistema sanzionatorio antiriciclaggio ha subito un restyling abbastanza marcato rispetto a quello precedente, contenuto nel Dlgs 231/2007. Quello attuale infatti mira più a sanzionare amministrativamente chi si macchia del reato di riciclaggio.
Dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio degli oggetti preziosi usati, sono tenuti all’osservanza delle nuove disposizioni antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo n° 125 del 4 ottobre 2019.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa 108/2019, e con essa il modulo “Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti”.
Con la news di oggi approfondiamo le modifiche introdotte dal D.Lgs 125/2019, in merito all’allargamento della platea di soggetti giuridici ai quali è stato esteso l’obbligo: tra questi vi sono principalmente prestatori di servizi in valute virtuali, commercianti di opere d’arte (intesi quelli che effettuano vendite per un importo superiore ai 10mila euro) e agenti immobiliari per locazioni da 10mila euro mensili.