Obblighi Antiriciclaggio, fino al 28 febbraio si accettano proposte di modifica
Il “decreto antiriciclaggio” (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), stabilisce tra le altre cose che il contenuto delle informazioni relative ai titolari effettivi e le relative modalità e termini di accesso e consultazione, vengano disciplinati da apposito decreto del Mise di concerto con il Mef (cfr. art. 21, comma 5).
Le informazioni e i dati identificativi riguardanti il titolare effettivo (ovvero l’amministratore, il fondatore, il soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione) rispettivamente di:
- imprese dotate di personalità giuridica;
- persone giuridiche private;
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini;
Devono essere comunicate in via telematica all’ufficio del registro delle imprese per essere iscritte e conservate nell’apposita sezione. Queste informazioni sono quindi accessibili esclusivamente alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico.
Lo schema del decreto è presente e consultabile pubblicamente sul sito del Mef, Dipartimento del Tesoro, Direzione V (prevenzione utilizzo sistema finanziario per fini illegali). Si segnala che, gli uffici del Governo terranno conto delle osservazioni che i soggetti interessati vorranno inviare, entro la data del 28 febbraio 2020, nella predisposizione del testo definitivo del decreto.
Novità principali
Tra le novità più rilevanti contenute nella bozza troviamo:
– l’individuazione dei soggetti “titolari effettivi” e l’obbligo per gli stessi di comunicare le proprie informazioni al registro delle imprese entro la data del 15 marzo 2021;
– l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati per le imprese, persone giuridiche private, Trust o istituti affini di nuova costituzione (cioè successiva al 15 marzo 2021) entro 30 giorni dalla stessa;
– Il periodo di 10 anni previsto per l’accesso e la conservazione dei dati e delle informazioni.
A garantire il rispetto delle norme sarà la camera di commercio che riceve la comunicazione dall’impresa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali. La finalità del decreto in esame in materia di registro del titolare effettivo è quella di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio nonché di finanziamento al terrorismo.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nonché di dichiarazione non corretta, le camere di commercio accertano e contestano l’illecito e provvedono all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 1.032.