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Sanzioni antiriciclaggio: il Governo adotta la linea dell’inasprimento

Le attività di riciclaggio non consistono semplicemente nel possesso dei beni ovvero nell’uso della proprietà ma comportano anche il loro trasferimento, la loro conversione, il loro occultamento, ovvero la dissimulazione della proprietà con il risultato di ulteriori danni rispetto a quelli già causati dall’attività criminale

Di qui anche la stretta sui provvedimenti che costituisce una delle novità più importanti: sanzioni inasprite e guanto di sfida lanciato a chi commetterà reato di riciclaggio.

Senza entrare nelle numerose modifiche apportate al sistema sanzionatorio, dal punto di vista sostanziale e procedurale, può essere sufficiente ricordare che, con riferimento al reato di riciclaggio consumato nell’ambito l’Unione, si è proceduto all’implementazione delle sanzioni penali.

Sono quindi previste ulteriori sanzioni come l’esclusione dall’accesso ai fondi pubblici, le sovvenzioni e concessioni, la temporanea interdizione dall’esercizio di pratiche ed attività commerciali, temporanei divieti di accesso a pubblici uffici.

Per quanto concerne la confisca, deve essere resa possibile anche nei casi in cui l’autore del reato sia deceduto.

 

Semplificare le procedure di identificazione

Pur nella consapevolezza della rilevanza degli obblighi di identificazione, è necessario distinguere gli obblighi da ricomprendere nella fase dell’identificazione del cliente e quelli da ricondurre alla successiva fase della verifica dell’identità, atteso che la vigente formulazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 231/2007 non consente di adottare misure di adeguata verifica semplificata, come invece richiesto dalla normativa europea; ciò anche al fine di ridurre gli oneri a carico degli intermediari, con particolare riferimento ai clienti con basso profilo di rischio.

Sempre ai fini repressivi è stata introdotta un’importante modifica in materia di scambio di informazioni essendo stato sancito, come principio generale, che tutte le Istituzioni che operano nello specifico comparto anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, nonché l’autorità giudiziaria, ivi compresa la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e gli organi delle indagini, collaborano per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nel medesimo contesto va segnalato, poi, l’ampliamento dello strumento del sequestro e della confisca dei beni derivanti dall’attività di riciclaggio.

 

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

In sede di recepimento della V direttiva è stata anche integrata la disciplina di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. In particolare, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati devono assolvere anche ad altri adempimenti quali informazioni:

– in merito allo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

– sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;

– sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite.

Inoltre, devono:

– acquisire l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;

– assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l’intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

A tal fine è anche possibile prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela.

Le autorità di vigilanza di settore, a loro volta, possono prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all’apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

Le medesime autorità possono anche, ove ritenuto necessario:

– negare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei Paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l’autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio italiano;

– negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l’autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei Paesi terzi ad alto rischio;

– richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;

– richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in Paesi terzi ad alto rischio.

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