Il Decreto legislativo 90/2017 ha introdotto l’autovalutazione del rischio: il soggetto obbligato effettua la valutazione del rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adotta presidi e procedure adeguate alla propria natura e alla propria dimensione al fine di gestire e mitigare i rischi rilevati.
Tale adempimento è proprio del soggetto obbligato e non è delegabile. Deve essere svolta con cadenza triennale salvo la facoltà di aggiornamento qualora il soggetto obbligato lo ritenga opportuno.
Il calcolo dell’autovalutazione del rischio prevede:
La determinazione del punteggio finale, quindi del “rischio residuo”, si ha sommando il 40% del rischio inerente con il 60% del punteggio ottenuto nella determinazione del grado di vulnerabilità.
Maggiore è il punteggio ottenuto come “rischio residuo”, in particolare nei casi di rischio abbastanza significativo e molto significativo, più efficaci devono essere le azioni mitigatrici che il soggetto obbligato deve attuare.