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Autovalutazione del rischio – Artt.15 e 16 D.Lgs.231/2007

Modulo del software Antiriciclaggio per professionisti

Il Decreto legislativo 90/2017 ha introdotto l’autovalutazione del rischio: il soggetto obbligato effettua la valutazione del rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adotta presidi e procedure adeguate alla propria natura e alla propria dimensione al fine di gestire e mitigare i rischi rilevati.

Tale adempimento è proprio del soggetto obbligato e non è delegabile. Deve essere svolta con cadenza triennale salvo la facoltà di aggiornamento qualora il soggetto obbligato lo ritenga opportuno.

Calcolo dell’autovalutazione del rischio

Il calcolo dell’autovalutazione del rischio prevede:

  • La determinazione del rischio inerente quindi la mappatura della clientela del soggetto obbligato valutandone la tipologia, l’area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi professionali offerti
  • La determinazione del grado di vulnerabilità dello studio; tale grado dipende dall’efficacia della formazione, dell’organizzazione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti ed infine all’organizzazione in materia di segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante

Determinazione del punteggio finale

La determinazione del punteggio finale, quindi del “rischio residuo”, si ha sommando il 40% del rischio inerente con il 60% del punteggio ottenuto nella determinazione del grado di vulnerabilità.

Maggiore è il punteggio ottenuto come “rischio residuo”, in particolare nei casi di rischio abbastanza significativo e molto significativo, più efficaci devono essere le azioni mitigatrici che il soggetto obbligato deve attuare.

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