Modulo del software Antiriciclaggio per professionisti
L’art. 20 D.Lgs. 231/2007 indica dei criteri generali da seguire per effettuare il calcolo del livello di rischio di riciclaggio sia in relazione al cliente che alla prestazione professionale o operazione svolta.
A) In relazione al cliente
Natura giuridica
Prevalente attività svolta
Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte.
B) In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale
Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere
Modalità di svolgimento
Ammontare
Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente
Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.
Nel software Antiriciclaggio GB sono stati inseriti tutti gli elementi da sottoporre a valutazione, come individuati dal D.Lgs. 231/2007: associando ad ogni elemento un punteggio verrà calcolato il rischio di riciclaggio che risulterà basso, medio o alto.
Valutazione del rischio – art.17 co.3 D.Lgs. 231/2007
Il software GB permette di calcolare il rischio di riciclaggio secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il calcolo del rischio di riciclaggio si effettua considerando:
Il rischio inerente, quindi il rischio di riciclaggio connesso ad una specifica prestazione/operazione
Il rischio specifico, attribuendo un punteggio da 1 a 4 agli elementi previsti dall’art.17 comma 3 del D.Lgs.231/2007
Sommando il 30% del punteggio relativo al rischio inerente al 70% del punteggio ottenuto con il rischio specifico si andrà a determinare il rischio effettivo.
Ad un grado di rischio effettivo corrisponde una diversa misura di adeguata verifica da applicare. Nel dettaglio:
Ad un rischio effettivo non significativo o poco significativo corrisponde l’adeguata verifica semplificata
Ad un rischio abbastanza significativo corrisponde l’adeguata verifica ordinaria
Ad un rischio molto significativo corrisponde l’adeguata verifica rafforzata